Art. 1
In vigore dal 29 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 dicembre 1928, n. 3320, che erige in ente morale la Fondazione "Giuliana Civinini", avente lo scopo di promuovere la pubblicazione di opere artistiche e di letteratura coloniale premiandole con la assegnazione di premi biennali perpetui di L. 5000, e ne approva il relativo statuito;
Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1533, che modifica detto statuto, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 gennaio 1947, n. 549, che apporta ulteriori modifiche allo statuto stesso;
Vista la lettera 16 marzo 1950 del fondatore gr. uff. Guelfo Civinini;
Visto l'art. 27, primo comma, del Codice civile;
Ritenuto che il patrimonio della Fondazione, per la sua esigua entità, è ormai inadeguato al conseguimento dello scopo prefisso nell'atto costitutivo;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana;
Decreta:
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Il patrimonio della Fondazione "Giuliana Civinini", viene devoluto alla costituzione di un unico premio da assegnarsi ad un'opera di letteratura coloniale del genere indicato dallo statuto della Fondazione, tanto inedita come se pubblicata dalla data dell'assegnazione dell'ultimo premio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1826#art-1