Art. 1

In vigore dal 19 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 18 luglio 1949 del Consiglio comunale di Bari, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in del Comune medesimo; Visti i pareri favorevoli del primo Presidente e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: I due uffici di conciliazione del comune di Bari sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951 EINAUDI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 29. - FRASCA
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Art. 1 Unificazione dei due uffici di conciliazione del comune di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo