Art. 1
In vigore dal 1 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del sindaco di Frignano Maggiore il quale, in esecuzione a deliberazione 11 dicembre 1950 del Consiglio comunale, ha chiesto che sia modificata la denominazione di quel comune in "Frignano";
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Caserta, con deliberazione 31 gennaio 1951;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Frignano Maggiore, in provincia di Caserta, è modificata, in "Frignano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 16. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1691#art-1