Art. 1

In vigore dal 1 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda del sindaco di Frignano Maggiore il quale, in esecuzione a deliberazione 11 dicembre 1950 del Consiglio comunale, ha chiesto che sia modificata la denominazione di quel comune in "Frignano"; Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Caserta, con deliberazione 31 gennaio 1951; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La denominazione del comune di Frignano Maggiore, in provincia di Caserta, è modificata, in "Frignano". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 16. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1691#art-1

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