Art. 1

In vigore dal 8 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e su gli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 521, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 218 del 17 maggio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone ha stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone, è autorizzata ad acquistare per la costruzione delle case degli impiegati tre appezzamenti di terreno per complessivi mq. 2470, di cui il primo della superficie di mq. 860 sito in contrada "Olivastro" dai signori Pietro Gizzi, Giulia, Angelamaria e Giuseppe Attico fu Giovanniantonio; il secondo della superficie EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1952 Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 31. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1602#art-1

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Art. 1 Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone ad acquistare un terreno edilicatorio per la costruzione delle case degli impiegati. — Testo vigente | Portale Normativo