Art. 1
In vigore dal 6 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato col regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1914, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 210 del 20 ottobre 1949, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro ha stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pesaro è autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno per complessivi mq. 2159, di cui uno della superficie di mq. 1404 dal sig. Olodomiro Merelli fu Giovanni e l'altro della superficie di mq. 755 dai signori Pazzi Adelmo ed Edgardo fu Adolfo, giusta deliberazione n. 240 del 20 ottobre 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto Della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 24. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1590#art-1