Art. 1
In vigore dal 6 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato col regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione dello Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 9 del 24 luglio 1950, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ha stabilito di procedere all'acquisto di un immobile per provvedere alla costruzione di una sala di contrattazione per operatori di mercato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cremona, è autorizzata ad acquistare per la costruzione di una sala di contrattazione per operatori di mercato, un immobile sito in via Lanaioli n. 3, dai signori Luigi, Francesco Carminati fu Giulio e Francesco Moffi fu Mario, giusta deliberazione n. 9 del 24 luglio 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Date a Roma, addì 7 dicembre 1951
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 21. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1589#art-1