Art. 1
In vigore dal 15 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 18 settembre 1951 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il legale rappresentante della Impresa Francesco Saverio Parisi - Società in nome collettivo - per la concessione di sola costruzione del completamento del primo gruppo di opere della ferrovia Alcantara-Randazzo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 105. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-05;1406#art-1