Art. 1
In vigore dal 28 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1802;
Visti il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1980 e il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in ente morale e l'ordinamento della "Fondazione littoria per la piccola pesca";
Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 343, con il quale, la predetta Fondazione viene denominata "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca";
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 31 marzo 1947, n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1948, n. 1458;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo unico.
Gli scopi e le norme di funzionamento della Fondazione assistenza e rifornimenti pesca sono stabiliti dallo statuto annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti, che sostituisce lo statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1948, n. 1458.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 62, - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-27;1757#art-1