Art. 4

In vigore dal 28 dic 1951
Il Conservatore dei registri immobiliari, competenti per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi Ha. 49.91.11.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-27;1386#art-4

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