Art. 1

In vigore dal 22 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, e 31 ottobre 1951, n. 1117; Considerato che sul fondo di riserva, per le spese impreviste inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 432 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 150.000.000 che si inscrivono al sottoindicato capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il detto esercizio finanziario: Cap. n. 145-bis. (di nuova istitu- zione). - Contributi da erogare a norma dell' del decreto legi- slativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in favore degli agri- coltori danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951, in Calabria, Si- cilia e Sardegna................... L. 150.000.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e autorizzato alle presentazione del relative disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 71. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-20;1667#art-1

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