Art. 1

In vigore dal 22 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 310; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: . La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero (grado 11°, gruppo A) prevista dall'art. 18 del regolamento approvato col regio decreto 31 marzo 1941, n. 598, è modificata come segue: un presidente di sezione del Consiglio di Stato od un consigliere di Stato, presidente; un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, un professore di Università insegnante in una delle discipline che sono argomento delle prove scritte, un funzionario del Ministero degli affari esteri ed un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, entrambi di gruppo A e di grado non inferiore al 5°, membri. Potranno inoltre essere aggregati alla Commissione insegnanti di lingue estere in Istituti governativi o funzionari del Ministero degli affari esteri, per le lingue estere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-06;1753#art-1

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