Art. 2
In vigore dal 29 gen 1952
Il Prefetto di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Parma.
Il riparto sarà fatto in proporzione sia al numero che ai gradi dei posti assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni stessi della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 8 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Parma, che sarà inquadrato negli organici di cui al primo comma, sarà mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 8. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1555#art-2