Art. 1
In vigore dal 29 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l' dei regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto Presidenziale 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;
Ritenuta la opportunità che il dott. ing. Ettore Parducci continui a far parte della Commissione di cui sopra, successivamente al suo collocamento a riposo;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
A decorrere dal 1 luglio 1951 il dott. ing. Ettore Parducci fa parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in qualità di esperto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 50. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1329#art-1