Art. 5

In vigore dal 30 nov 1951
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all', entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI Da GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte del conti, addì 26 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 52. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1279#art-5

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Art. 5 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Dentice di Frasso Piero fu Luigi, in comune di Carovigno (Brindisi). — Testo vigente | Portale Normativo