Art. 1
In vigore dal 30 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 23, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Polini Ferdinando fu Giuseppe Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);
Considerate che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della, legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente suddetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 23, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Polini Ferdinando fu Giuseppe Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 176.82.33, descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1278#art-1