Art. 2

In vigore dal 30 nov 1951
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1274#art-2

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