Art. 1
In vigore dal 30 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Considerato che il sig. Dentice di Frasso Piero fu Luigi ha presentato istanza, di sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma, primo ed alla lettera d) per escludere dall'espropriazione i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;
Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione n. 7, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di Ha. 250.48.41, nei confronti di Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 7, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di Ha. 250.48.41, nei confronti di Dentice di Frasso Piero fu Luigi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1255#art-1