Art. 1

In vigore dal 30 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 18, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta, Bruno Giovanni e Pietro fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina, (provincia di Bari); Considerato che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione; Considerato che l'Ente suddetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della, ditta, Bruno Giovanni e Pietro fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 112.47.83 descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1252#art-1

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