Art. 2

In vigore dal 29 nov 1951
I terreni, indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1239#art-2

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