Art. 2
In vigore dal 29 nov 1951
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati negli elenchi uniti al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1229#art-2