Art. 1
In vigore dal 11 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 29 giugno 1951, n. 458;
Considerato che sul fondo di riserva, per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l' esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 600.000.000 che si inscrivono ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio finanziario:
Cap. n. 186. - Spese per l'apprestamento di mate-
riali e per le necessita piu urgenti, ecc.... L. 200.000.000
Cap. n. 284. - Spese per l'apprestamento di mate-
riali e per le necessita piu urgenti, ecc.... " 250.000.000
Cap. n. 294. - Spese per l'apprestamento di mate-
riali e per le necessita piu urgenti, ecc.... " 150.000.000
------------ L. 600.000.000
------------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 113. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1206#art-1