Titolo II

Art. 37

In vigore dal 1 lug 1952
Fanno parte del Consiglio direttivo del seminario i professori della Facoltà di magistero. Su proposta del Consiglio della Facoltà, il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-37

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