Art. 1
In vigore dal 1 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 e 11 aprile 1951, n. 564;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - È sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:
a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto processuale civile, il diritto industriale ed il diritto del lavoro;
b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale e per il diritto del lavoro;
c) matematica generale per la statistica;
d) economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario per la politica economica e finanziaria e per la storia economica;
e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale e industriale e per la tecnica bancaria e professionale.
Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione".
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:
"Geochimica".
Art. 58. - È aggiunto il seguente comma:
"Gl'insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze naturali, di "zoologia" (biennale) e di "botanica" (biennale) sono scissi rispettivamente in due distinti esami annuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti dei Governo, registro n. 51, foglio n. 31. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1793#art-1