Art. 1
In vigore dal 26 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471, e 17 ottobre 1941, n. 1205, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128 e 1 aprile 1951, n. 472;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e aggiunto quello di:
12) storia della medicina.
Attuale art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
7) scienza dell'alimentazione;
8) biochimica applicata;
9) idrologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 73. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1675#art-1