Art. 2

In vigore dal 29 dic 1951
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 52. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1326#art-2

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