Art. 2

In vigore dal 22 gen 1952
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo 24 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA VANONI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 127. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-09;1519#art-2

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Art. 2 Ricostruzione della carriera agli ufficiali della ex P.A.I. pretermessi all'avanzamento per prigionia di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo