Art. 1
In vigore dal 8 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, integrato dai regi decreti 9 marzo 1939, n. 533 e 6 giugno 1940, n. 686;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
All' del regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, integrato dai regi decreti 9 marzo 1939, n. 533 e 6 giugno 1940, n. 686, è aggiunto il seguente comma:
"Il funzionario di grado 6° del ruolo del personale amministrativo, gruppo A, collocato fuori ruolo ai termini del presente articolo, può essere confermato in detta posizione anche se promosso al grado 5°".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 110. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-09;1190#art-1