Art. 1

In vigore dal 7 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 aprile 1930, n. 456, con la quale in relazione al gettito delle tasse di bollo sulle quietanze per abbonamenti a giornali, riviste ed altre stampe e sulle inserzioni pubblicitarie, è stato istituito un contributo statale annuo a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, soggetto a revisione ogni biennio; Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, con i quali il contributo statale al predetto Istituto, determinato in L. 1.000.000 annuo con la legge 7 aprile 1930, n. 456, venne successivamente aumentato a L. 2.000.000 ed a L. 4.000.000 annue; Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, col quale detto contributo statale veniva ulteriormente aumentato a L. 30.000.000 annui, ferma restando la facoltà dello Stato di provvedere alla revisione biennale in relazione all'incremento delle anzidette tasse di bollo; Considerata l'opportunità di provvedere alla revisione del contributo predetto, in base alla facoltà di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948 citato, e tenuto conto del notevole e costante incremento del gettito delle tasse di bollo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta: Il contributo annuo dovuto dallo Stato, à termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nella misura di L. 30.000.000 in virtù dell'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 801, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 a L. 60.000.000 annui, in relazione allo incremento verificatosi nel gettito delle tasse di bollo sulle quietanze contemplate dagli articoli 59 e 87 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 107. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-09;1189#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo