Art. 1
In vigore dal 7 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 7 aprile 1930, n. 456, con la quale in relazione al gettito delle tasse di bollo sulle quietanze per abbonamenti a giornali, riviste ed altre stampe e sulle inserzioni pubblicitarie, è stato istituito un contributo statale annuo a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, soggetto a revisione ogni biennio;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, con i quali il contributo statale al predetto Istituto, determinato in L. 1.000.000 annuo con la legge 7 aprile 1930, n. 456, venne successivamente aumentato a L. 2.000.000 ed a L. 4.000.000 annue;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, col quale detto contributo statale veniva ulteriormente aumentato a L. 30.000.000 annui, ferma restando la facoltà dello Stato di provvedere alla revisione biennale in relazione all'incremento delle anzidette tasse di bollo;
Considerata l'opportunità di provvedere alla revisione del contributo predetto, in base alla facoltà di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948 citato, e tenuto conto del notevole e costante incremento del gettito delle tasse di bollo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Il contributo annuo dovuto dallo Stato, à termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nella misura di L. 30.000.000 in virtù dell'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 801, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 a L. 60.000.000 annui, in relazione allo incremento verificatosi nel gettito delle tasse di bollo sulle quietanze contemplate dagli articoli 59 e 87 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 107. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-09;1189#art-1