Art. 1
In vigore dal 13 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni.
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 23 luglio 1951, stipulato, con l'intervento del legale rappresentante del comune di Catania, fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della Società catanese trasporti per azioni (S.C.A.T.), con sede in Catania, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di detta città.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1951
EINAUDI
MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 35. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-01;1623#art-1