Art. 2

In vigore dal 1 dic 1951
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 88. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-01;1170#art-2

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Art. 2 Autorizzazione all'emissione di un francobollo celebrativo dei Campionati ciclistici mondiali 1951. — Testo vigente | Portale Normativo