Art. 2
In vigore dal 16 gen 1952
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 7. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;1561#art-2