Art. 2

In vigore dal 16 gen 1952
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952 Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 7. - FRASCA
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Art. 2 Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennita' per infortuni sul lavoro in agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo