Art. 2
In vigore dal 16 feb 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo commerciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 18 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - VANONI CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del governo, registro n. 47, foglio n. 116. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1690#art-2