Art. 2

In vigore dal 16 feb 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo commerciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 18 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - VANONI CAMPILLI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti del governo, registro n. 47, foglio n. 116. - FRASCA
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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e la Norvegia e relativi scambi di Note conclusi a Roma il 30 marzo-20 aprile 1951. — Testo vigente | Portale Normativo