Art. 1
In vigore dal 12 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 15 giugno 1951 tra l'Italia ed i Paesi Bassi per il regolamento di alcune questioni derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1313#art-1