Art. 1
In vigore dal 18 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione in data 8 dicembre 1950, n. 33, con la quale il Consiglio comunale di Sanfronte (provincia di Cuneo) ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia cambiata in quella di "Sanfront";
Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Cuneo espresso con deliberazione n. 123-330, in data 29 gennaio 1951;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Sanfronte è cambiata in quella di "Sanfront".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 18 settembre 1951
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 57. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1124#art-1