Art. 1

In vigore dal 18 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 8 dicembre 1950, n. 33, con la quale il Consiglio comunale di Sanfronte (provincia di Cuneo) ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia cambiata in quella di "Sanfront"; Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Cuneo espresso con deliberazione n. 123-330, in data 29 gennaio 1951; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La denominazione del comune di Sanfronte è cambiata in quella di "Sanfront". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 18 settembre 1951 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 57. - FRASCA
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Art. 1 Cambiamento della denominazione del comune di Sanfronte in quella di "Sanfront". — Testo vigente | Portale Normativo