Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 185.54.80, a nord-ovest, con la proprietà di Gaetani Luigi di Paolo; ad est, con il mare Jonio; a sud e ad ovest, con la comunale Torre Cannone;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 33.16.25, ad ovest, con la comunale Torre Cannone; a nord, a sud ed est, con la proprietà di Gaetani Luigi di Paolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;999#art-2