Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 74.15.60, a nord-est, con il limite intercomunale di Borgia; ad ovest, con la strada comunale Leone e con il limite predetto; a sud, con la proprietà di Cimino Arturo e fratelli fu Michele;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 45.39.80, a nord-est, con il limite intercomunale di Borgia; a nordovest, con la proprietà di Cimino Arturo e fratelli fu Michele e con quella dello stesso Mazza Gregorio e con il fosso di Fiasco; a sud, con la strada vicinale Fiasco-Giulino e con la proprietà di Marino Giuseppe;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 0.58.50, ad est, con la strada vicinale Fiasco; a nord, a sud ed ovest, con la proprietà di Marino Giuseppe;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 0.24.00, a nord e ad est, con la strada vicinale Fiasco; a sud e ad ovest, con la proprietà di Marino Giuseppe;
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;994#art-2