Art. 2

In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 12.64.20, ad est ed a sud, con la strada comunale Bonnunzio; ad ovest e nord-ovest, con la proprietà di Petrone Alfonso fu Leonardo; il secondo corpo, della superficie di Ha. 70.70.40, a sud-est, con la strada nazionale Crotone-Strongoli Scalo; a nord, con le proprietà di Gallo Dionisio fu Francesco ed altri, di Perri Francesco ed altri, con la strada provinciale Casabona; a sud-ovest, con la strada comunale Bonnunzio; il terzo corpo, della superficie di Ha. 52.74.90, ad est, con la strada comunale Bonnunzio; a sud, con le strade comunali Cerameto e Rocca di Neto-Strongoli; ad ovest, con la strada nazionale Crotone-Strongoli Scalo; il quarto corpo, della superficie di Ha. 18.44.50, a sud-est, con la comunale Rocca di Neto-Strongoli; ad ovest, con la comunale Bonnunzio; a nord-est, con i terreni del foglio 38; il quinto corpo, della superficie di Ha. 13.41.00, a nord e nord-est, con la comunale Bonnunzio; ad ovest, con il torrente Seccate; a sud, con il fiume Vitravo; a sud-est, con la proprietà dello stesso Caputi Alberto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;993#art-2

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