Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 1.77.90, a nord-est, con la provinciale Bocca di Piazza-Cotronei;a sud-ovest, con vallone non denominato in mappa; a sud-est, con la proprietà del comune di Colosimo;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 12.79.00, a nord, con la provinciale Bocca di Piazza-Cotronei; ad ovest, con la vicinale Spineto-Manche; a sud, col fiume Savuto; ad est, con vallone non denominato in mappa;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 17.06.90, a nord, con la provinciale Bocca di Piazza-Cotronei; ad est e sud, col fiume Ampollino; ad ovest, con la vicinale Manche-Spineto;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 55.13.80, a nord e ad ovest, con la proprietà dello stesso De Riso; a sud, con la provinciale Bocca di Piazza-Cotronei; ad est, con la strada comunale Sorgenti del Savuto;
il quinto corpo, della superficie di Ha. 73.25.90, a nord, con le proprietà di De Riso Augusto e di Berlingieri Anselmo; ad est, con quella di Vincenzo Dodaro; a sud, col fiume Ampollino; ad ovest, con la comunale Sorgenti del Savuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1030#art-2