Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti a nord e nord-est, con la provinciale Bocca di Piazza-Cotronei; ad ovest, a sud e ad est, con la proprietà di Galluccio Francesco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1024#art-2