Art. 2

In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 1.02.40, a nord, con la ferrovia Reggio Calabria-Metaponto; a sud, col fosso Sant'Anna; ad est, con le proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro e di Zurlo Giuseppe fu Gaetano; ad ovest, con la proprietà di Albani Filomena fu Filippo ed altri; il secondo corpo, della superficie di Ha. 49.38.70, a nord, con le proprietà di Berlingieri Irene fu Annibale ved. Balbo, di Berlingieri Laura fu Pietro ved. Albani e con la nazionale Catanzaro-Crotone; ad ovest, con quest'ultima e con la proprietà di Albani Filomena fu Filippo ed altri di Barraceto Luigi fu Robertn; a sud con la ferrovia Reggio Calabria-Metaponto; ad est, con le proprietà di Bruno Sergio e Giorgio di Saverio, di Cantafora Lucrezia di Luigi; il terzo corpo, della superficie di Ha. 112.91.20, a sud, con la nazionale Catanzaro Marina-Crotone e con le proprietà di Berlingieri Adele fu Anselmo ved. Siciliani, Zurlo Giuseppe fu Gaetano, Torchia Giuseppe fu Gennaro; ad est, con la nazionale Catanzaro MarinaCrotone; a nord, con le proprietà di Berlingieri Adolfo fu Francesco, di Berlingieri Adolfo e Carlo fu Francesco e con la vicinale San Brase; ad ovest, con la proprietà di Albani Filomena e Maria fu Filippo, Berlingieri Adolfo e Carlo fu Francesco, Berlingieri Laura fu Pietro; il quarto corpo, della superficie di Ha. 3.36.40, da tutti i lati con la proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro; il quinto corpo, della superficie di. Ha. 7.10.80, a nord, con la proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro e con la Prebenda parrocchiale del SS.mo Rosario di Crotone; ed est, con fosso non denominato in mappa; a sud e ad ovest, con la proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro; il sesto corpo, della superficie di Ha. 3.02.70, a nord e ad ovest, con la proprietà di Zurlo Stanislao fu Gaetano; ad est e a sud, con quella di Berlingieri Giulio fu Pietro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1021#art-2

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