Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 8.74.00, a nord e ad est, con la comunale Chiatretti; a sud, con la proprietà del comune di Belvedere Spinello; ad ovest, con il limite intercomunale di Castelsilano;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 6.93.40, a nord, col fosso Serriace e con la proprietà Tornicchio germani fu Salvatore; ad est, con le proprietà di Ioele Gaetano di Anselmo, di De Matteis germani fu Salvatore, di De Matteis Giovanni fu Giuseppe, di De Matteis Luigi fu Giuseppe, di Renda Gennaro fu Vincenzo, del comune di Belvedere Spinello e di Drammis Giuseppe fu Leonardo; a sud-ovest, con la comunale Chiatretti;ad ovest, con la proprietà di Andali Francesco fu Vincenzo e con fosso Serriace;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 2.36.20, a nord e ad ovest, col fosso Serriace; a sud, con la comunale Chiatretti; ad est, con le proprietà del comune di Belvedere Spinello e di Spina Vincenzo fu Gaetano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1018#art-2