Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 1.89.30, a nord e ad est, con la proprietà degli stessi eredi Verga; a sud-ovest, con vallone anonimo;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 16.63.10, a nord, con la proprietà della S.M.E. e con quella del comune di San Giovanni in Fiore; ad est, con vallone anonimo; ad ovest, col vallone Fosco del Lupo; a sud, con la proprietà degli stessi eredi Verga;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 57.24.40, a nord, con la proprietà della S.M.E.; ad est, con il vallone Fosso del Lupo; ad ovest, col vallone Scarda; a sud, con la proprietà degli stessi eredi Verga;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 58.63.40, a nord, con la proprietà della S.M.E.; ad est, con il vallone della Scarda; ad ovest, con la proprietà degli eredi Bonanno Luigi; a sud, con il frazionamento C della particella 25 del foglio 19, intestata agli stessi eredi Verga.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1013#art-2