Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 53.38.60, a nord, col vallone Ponte; ad est, col vallone Milo; a sud, con la comunale Pontecane; ad est, con la proprietà Rizzuto Pietro Fedele:
il secondo corpo, della superficie di Ha. 1.99.30, a nord-est, con la comunale Pontecane; ad est, col vallone del Milo; ad ovest, con la proprietà Rizzuto Pietro Fedele; a sud-ovest, con la proprietà della S. M. E.;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 6.89.60, a nord, col vallone Ponte, ad ovest, col vallone del Milo; a sud-ovest, col vallone incrociante la strada Montenero; ad est, con la vicinale Montenero;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 29.85.90, a nord e nord-est, con il vallone incrociante la strada vicinale Ponte-Montenero; a sud, con la comunale Pontecane; ad ovest, col vallone del Milo; ad est, con la proprietà degli stessi Zurlo;
il quinto corpo, della superficie di Ha. 1.31.00, a nord e nord-est, con la comunale Pontecane-Croce D'Anesare; ad ovest, col vallone del Milo a sud, con la proprietà della S. M. E.;
il sesto corpo, della superficie di Ha. 38.49.00, a nord e ad est, con il vallone Ponte; a sud-ovest e ad ovest, con la vicinale Ponte-Montenero, fatta eccezione per un tratto della parte centrale ove la strada viene intersecata ed abbracciata ad arco da un vallone.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1012#art-2