Art. 4
In vigore dal 3 ott 1951
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all', con l'indicazione dell'indennità offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Genova, addì 16 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 50. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1002#art-4