Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 120.29.40, a nord e ad ovest, con la proprietà di Galluccio Giuseppina; a sud 3 ad est, con la comunale del Bugiafro;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 91.25.90, a nord e ad est, con la comunale del Bugiafro; ad ovest, con la proprietà di Galluccio Giuseppina; a sud, con la stessa proprietà e con la comunale del Telegrafo;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 276.87.20, a nord, con la comunale Telegrafo e con il fosso Scavo; ad est e sud-ovest con la proprietà di Gaetani Enrico; ad ovest, con le comunali Bugiafro e Telegrafo;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 29.13.80, a nord e ad ovest, con la comunale di Torre Cannone; a sud e ad est, con la vicinale Torre Cannone;
il quinto corpo, della superficie di Ha. 7.74.80, a nord, sud-est ed ovest, con la proprietà del comune di Isola Capo Rizzuto;
il sesto corpo, della superficie di Ha. 7.81.20, a sud, con la comunale della Marina; a nord, est ed ovest, con la proprietà, di Galluccio Giuseppina.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1001#art-2