Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo della superficie di Ha 139.18.70, a nord-ovest, con la vicinale Anastasi; ad ovest, con la comunale Capo Rizzuto-Isola Capo Rizzuto; a nord, sud e nord-est, con la proprietà del comune di Isola Capo Rizzuto;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 167.39.40, a nord, con la vicinale Cardinale; a sud e ad est, con la comunale Mandolicchie; ad ovest, con la vicinale di Casa Mazzotta, con la comunale Capo Rizzuto-Isola Capo Rizzuto e con la proprietà di Gaetani Bonifacio di Paolo;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 39.59.00, a nord e ad est, con la vicinale di Casa Mazzotta; a sud, con la vicinale Anastasi; ad ovest, con la comunale Capo Rizzuto-Isola Capo Rizzuto; il quarto corpo, della superficie di Ha. 8.26.40, a nord, con la comunale della Giudea; a sud, con la comunale delle Fratte; ad ovest, con la proprietà dello stesso Gaetani Bonifacio; ad est, con la proprietà del comune di Isola Capo Rizzuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1000#art-2