Art. 2
In vigore dal 1 gen 1952
Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1952 e dalla stessa data sono abrogati i regi decreti 20 ottobre 1932, n. 1452 e 29 agosto 1942, n. 1158.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gressoney, addì 8 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 91. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-rd-2