Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 59
In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini.
La mancanza o la carie estesa di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia o il meccanismo della masticazione, con disturbi dispeptici e con risentimento dello stato generale. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare. Per le forme non raggiungenti i limiti per la riforma vedi elenco B.
Avvertenza: Il perito indicherà sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati.
L'eliminazione dal servizio per alterazione della dentatura non si applica ai sottufficiali ed ufficiali che possono correggerla con apparecchi di protesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-59