Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 59

In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini. La mancanza o la carie estesa di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia o il meccanismo della masticazione, con disturbi dispeptici e con risentimento dello stato generale. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare. Per le forme non raggiungenti i limiti per la riforma vedi elenco B. Avvertenza: Il perito indicherà sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati. L'eliminazione dal servizio per alterazione della dentatura non si applica ai sottufficiali ed ufficiali che possono correggerla con apparecchi di protesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-59

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Art. 59 Approvazione degli elenchi delle imperfezioni ed infermita' esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare e relative istituzioni. — Testo vigente | Portale Normativo