Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 45
In vigore dal 1 gen 1952
Le imperfezioni o gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare per i quali, corretto l'eventuale vizio di refrazione, l'acutezza visiva, dopo osservazione in ospedale militare, risulti ridotta: a) a meno di 4/10 del normale in 0.0.; b) a meno di 1/10 del normale in un 0.
Nella valutazione in ogni caso, il perito dovrà attenersi alle norme contenute nella tabella seguente:
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Ridotta attitudine
Idoneita | militare | Riforma
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| |
6/10 in O. O. oppure | Da 6/10 a 4/10 in O. | -4/10 in O. O. op
-
8/10 in un O. e 1/10 | O. oppure da 5/10 a | pure -1/10 in un O.
nell'altriio O. | 8/10 in un O. e 1/10 |
nell'altro O.
| |
Per la idoneità, è pertanto richiesto:
visus 0. 0. = minimo 6/10;
visus in un 0. = minimo 1/10, purchè nell'altro raggiunga gli
8/10.
Avvertenza: La determinazione soggettiva del visus sarà fatta alla distanza di metri 5, con scale ottotipiche decimali internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-45