Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 30
In vigore dal 1 gen 1952
L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di accessi e di episodi comiziali, motori, sensoriali, psichici, ecc., o del carattere epilettico, mercè l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici e dai rapporti informativi.
Avvertenze:
1. Gli ufficiali medici dei Corpi e delle Navi, quando hanno
constatato un attacco epilettico, ricovereranno in ospedale militare il soggetto, accompagnato dalla proposta di rassegna, contenente una particolareggiata relazione del caso; il Direttore dell'Ospedale deciderà se completare subito la rassegna oppure trattenere l'infermo in osservazione.
2. In caso di dubbio dell'allegata epilessia, tra scorso il
periodo di osservazione ospedaliera (che non dovrà di massima superare i 15 giorni), il sospetto epilettico sarà proposto per l'aggregazione temporanea al distaccamento infermieri dell'ospedale, per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, ad esclusione del servizio assistenza infermi e di guardia, perché si possano meglio accertare nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-30